I corsi di sicurezza in videoconferenza sono validi?

Nelle ultime settimane abbiamo intercettato alcune richieste di aziende che, pur partendo da situazioni e necessità diverse, riportavano l’attenzione sulla questione della validità della videoconferenza come modalità di erogazione dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro.

Se la risposta è abbastanza ovvia per i corsi con moduli pratici obbligatori (es. Primo soccorso, prevenzione incendi), in altri casi le aziende trovano sul mercato proposte formative di vario tipo, che sfruttano anche le “zone grigie” di interpretazione della normativa.

Approfittiamo quindi per chiarire la posizione di UNIS&F, che ha scelto di non erogare corsi in videoconferenza per la formazione “obbligatoria”.

Partiamo dal presupposto che tendiamo ad adottare la linea più cautelativa per l’azienda e che, se una certa soluzione non è prevista espressamente dalla normativa, ricadrà poi sull’azienda l’onere di dimostrare che era “adeguata e sufficiente”. Nel caso specifico, la questione si riassume in due domande.

La videoconferenza vale come e-learning?

Nel 2011 l’Accordo CSR sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti ha introdotto per la prima volta in maniera esplicita la possibilità di svolgere alcuni moduli in modalità e-learning, secondo le specifiche dell’Allegato I, salvo verifica finale in presenza. Le Linee interpretative di luglio 2012 hanno aggiunto una ulteriore precisazione: la videoconferenza non è ammessa come modalità di erogazione del corso (perché manca, ad esempio, dei requisiti di interattività) ma è un tramite adeguato ad avere la “presenza fisica” richiesta per la verifica di apprendimento finale. L’interpello 12/2014 non fa altro che ribadire queste indicazioni, limitando il ricorso alla videoconferenza per la verifica finale. Quest’ultimo punto diventa in realtà superato nel momento in cui l’Accordo CSR del 7 luglio 2016, oltre ad ampliare l’e-learning anche alla formazione specifica a rischio basso, stabilisce che anche la verifica finale sia realizzabile in modalità telematica (tramite piattaforma LMS).

La videoconferenza vale come la frequenza di un corso in aula?

Anche se la normativa affronta la domanda solo “di passaggio”, e in una fonte gerarchicamente inferiore (le Linee guida sopra citate), le intenzioni del legislatore sembrano comunque abbastanza chiare, quando osserva che la videoconferenza, ovvero le lezioni “frontali” a distanza […] d’altro verso, non possono essere considerate lezioni “ordinarie”.

Oltre a questo, ci sarebbero alcuni evidenti criticità nella gestione degli aspetti pratici (es. compilazione del registro) nel rispetto della norma.

Per questi motivi invitiamo le aziende a valutare con attenzione quali contenuti di informazione e formazione proporre ai propri lavoratori e collaboratori tramite videoconferenza, almeno finché il legislatore non si esprimerà in modo più chiaro al riguardo. D’altra parte, la normativa talvolta si muove con ritardo nell’affrontare le moderne forme di organizzazione del lavoro (es. smart working) e le opportunità fornite dalle nuove tecnologie.

 

Per informazioni:
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E-mail: sicurezza@unisef.it

 

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