La gestione degli attestati in materia di sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda la formazione obbligatoria è fondamentale una gestione accurata delle registrazioni dei corsi: vale infatti il principio che se non lo puoi dimostrare, è come se non l’avessi fatto. Proviamo a riassumere alcune indicazioni operative per la gestione degli attestati.


Prima di tutto, quando arriva l’attestato di un corso di formazione svolto dal lavoratore è bene verificare che siano riportati i riferimenti normativi. Nel caso dei corsi in base all’Accordo CSR del 2011 dovranno essere riportati i contenuti minimi previsti dall’Accordo stesso; gli argomenti trattati non sono un campo obbligatorio, ma possono essere utili per valutare l’adeguatezza della formazione ricevuta in caso di cambio mansione/azienda. Le stesse indicazioni valgono anche quando l’azienda deve emettere attestati relativi alla formazione interna.


In linea generale, è più funzionale archiviare gli attestati “per persona”, anziché “per corso”, perché questo consente di creare un fascicolo individuale per ciascun addetto; le scadenze possono essere monitorate più efficacemente con uno strumento a parte, quale un file xls, il gestionale aziendale, AgendaSicura (www.agendasicura.it), ecc.


All’arrivo di un nuovo addetto, anche se per periodi brevi, è bene richiedere gli attestati della formazione già svolta per procedere ad una adeguata programmazione. Spesso le persone portano attestati di aggiornamento a cui però non corrisponde un attestato di prima formazione (es. primo soccorso): in questo caso purtroppo non è possibile far valere questi corsi perché manca l’evidenza della qualifica iniziale.


Al contrario, come riportato nell’Accordo CSR del 7 luglio 2016, se l’attestato di un’abilitazione (es. conduzione carrelli elevatori) è scaduto, non è possibile temporaneamente adibire il lavoratore alla specifica mansione/attività, ma l’abilitazione conseguita secondo normativa vigente può essere recuperata completando l’aggiornamento previsto.


È obbligatorio consegnare l’attestato anche al lavoratore? Sì, sia nel caso di attestati rilasciati da soggetti esterni che nel caso della formazione interna. Ci sono almeno due buoni motivi per farlo: il primo nasce dalla considerazione pratica che se tutte le aziende mettessero in atto questa prassi, alleggerirebbero reciprocamente il carico di obblighi formativi.


Il secondo invece trova fondamento nella normativa; il Testo Unico non è esplicito al riguardo, forse perché del 2008 dava per imminente l’adozione, su base regionale, del libretto formativo del cittadino: tale strumento tuttavia non è ancora operativo. Le Linee Guida del 2012 suggeriscono che, per agevolare il meccanismo dei crediti formativi, è “opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente […] copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata”, ma di fatto questo non è sufficiente a vincolare il Datore di Lavoro. Secondo l’interpretazione prevalente, tuttavia, la soluzione arriva dalla normativa sul trattamento dei dati: già nel 2000, il Garante Privacy si era espresso in un provvedimento sostenendo che “anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro”. Anche l’attuale Regolamento GDPR (UE) n. 2016/679 è sufficientemente esplicito nel dire che “Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento” (art. 15, comma 3), e l'attestato è intestato al lavoratore, non al datore di lavoro.

 

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