La posizione di garanzia: dove ci porta la giurisprudenza

Tra gli interventi più apprezzati dal numeroso pubblico di RSPP e consulenti (oltre 200 partecipanti) al convegno del 31 gennaio scorso sugli “Infortuni ragionevolmente imprevedibili” c’è stato quello di Antonio Làzzaro, ex magistrato, che ha evidenziato le evoluzioni della giurisprudenza rispetto all’attribuzione della cosiddetta posizione di garanzia. Nel caso del datore di lavoro, l’attribuzione di questa situazione giuridica risale al 1942, con gli artt. 2087 e 2094 del Codice Civile, ed è collegata all’assunzione del rischio dell’attività imprenditoriale. L’applicazione di questi due articoli, pur datati, è tuttora il fondamento delle decisioni giudiziarie in caso di infortuni sul lavoro; d’altra parte la Cassazione ha affermato che questo non significa che il datore di lavoro debba creare un ambiente lavorativo a “rischio zero”.


Se è vero che il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure atte a prevenire i rischi di una specifica attività lavorativa, tenuto conto anche dei comportamenti imprevedibili (inclusi la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia del lavoratore), la giurisprudenza ammette l’esistenza di un limite oggettivo alla capacità di prevedere gli scenari di rischio: il comportamento che va oltre la capacità previsionale è quello definito abnorme, eccezionale o comunque esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute.

 

Nell’evoluzione della giurisprudenza, tramite numerose sentenze, la posizione di garanzia è stata estesa dal datore di lavoro anche ad altri soggetti dell’organizzazione per la SSL (Consiglio di Amministrazione, responsabile di stabilimento, preposti, ecc) e da ultimo si può affermare che il lavoratore stesso sia titolare di una posizione di garanzia, esprimendo in termini tecnici il principio, fondamentale rispetto all’impostazione del D. Lgs. 81/08, per cui il lavoratore “deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni” (art. 20)


La relazione completa del giurista è disponibile a questo link.


Per chi volesse approfondire le responsabilità in capo al RSPP e conoscere la giurisprudenza più recente su questa figura, segnaliamo il convegno gratuito del 9 aprile “RSPP, come svolgere al meglio tale ruolo e le responsabilità in capo a tale figura”.

 

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